Accessibilità dei siti web: chi è davvero obbligato in Italia

Non tutti i siti web sono soggetti all'obbligo di accessibilità. La normativa italiana elenca in modo tassativo i servizi coperti, e molte imprese ne restano fuori. Qui trovi chi rientra, chi no, e cosa deve fare chi rientra.

Aggiornato il 2 settembre 2026 · Redazione Libration · 7 min di lettura
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Due normative, non una

Il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022) recepisce la Direttiva (UE) 2019/882, il European Accessibility Act: vale per tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, ma solo per un elenco chiuso di prodotti e servizi. La Legge Stanca (Legge 9 gennaio 2004, n. 4) riguarda invece la pubblica amministrazione e, dal 2020, i soggetti privati sopra una soglia di fatturato molto alta.

Le due strade sono indipendenti: si può rientrare nell'una, nell'altra, in entrambe o in nessuna. Confonderle è l'errore più diffuso nella divulgazione italiana sul tema.

Chi è obbligato: l'elenco del D.Lgs. 82/2022

L'articolo 1, comma 3 elenca i servizi soggetti agli obblighi. L'elenco è tassativo: ciò che non vi compare non è coperto.

  • Servizi di commercio elettronico
  • Servizi bancari per consumatori: credito, pagamenti, conti di pagamento, moneta elettronica e alcuni servizi di investimento
  • E-book e software dedicati
  • Servizi di comunicazione elettronica, esclusi quelli da macchina a macchina
  • Servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi
  • Per il trasporto passeggeri: siti web, app, biglietteria elettronica, informazioni di viaggio e terminali self-service

Il decreto copre inoltre alcuni prodotti, tra cui hardware per consumatori, terminali di pagamento e self-service e lettori di e-book.

Il commercio elettronico ha una definizione precisa (articolo 2, comma 1, lettera hh): sono i «servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo».

Il sito aziendale che non vende nulla

Ne discende una conseguenza che vale la pena dire senza giri di parole: un sito istituzionale o vetrina, senza funzione di vendita e senza uno dei servizi elencati sopra, non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 82/2022. Non esiste un obbligo generalizzato per «tutti i siti web delle imprese private»: chi lo afferma sta estendendo la norma oltre il suo testo.

Restano due questioni di confine che a oggi non hanno una risposta ufficiale, e che è corretto presentare per quello che sono — aperte:

  • Negozi esclusivamente B2B. La definizione richiede un contratto con un consumatore, cioè una persona fisica che agisce fuori dalla propria attività professionale. Non risultano chiarimenti amministrativi pubblicati sul punto.
  • Prenotazione di appuntamenti online. Se una prenotazione senza pagamento integri un contratto di consumo è una valutazione che, allo stato, va fatta caso per caso.

La seconda via: la soglia dei 500 milioni

Indipendentemente dal decreto, l'articolo 3, comma 1-bis della Legge Stanca si applica ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico tramite siti web o app con un fatturato medio degli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro. Riguarda alcune centinaia di gruppi, non il tessuto delle PMI — ma chi la supera è soggetto a una sanzione molto più severa, anche quando opera come fornitore di un servizio coperto dall'EAA.

Microimprese: esenzione reale, nessuno sconto per le PMI

L'articolo 3, comma 3 esenta le microimprese che forniscono servizi dai requisiti di accessibilità. È microimpresa (articolo 2, comma 1, lettera bb) l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro: il requisito sul personale e quello economico devono ricorrere entrambi, tra fatturato e bilancio basta uno dei due.

  • L'esenzione riguarda i servizi, non i prodotti. Chi fabbrica, importa o distribuisce un prodotto coperto resta soggetto ai requisiti; è alleggerito solo sulla documentazione (articolo 13, comma 4).
  • Non esiste un'esenzione per le PMI. Il decreto le definisce all'articolo 2, comma 1, lettera cc — fino a 250 dipendenti, fatturato fino a 50 milioni o bilancio fino a 43 milioni — ma non le esonera. Un e-commerce con 15 dipendenti è pienamente obbligato.

Le scadenze, e cosa non è rinviato al 2030

Gli obblighi hanno effetto dal 28 giugno 2025. Le disposizioni transitorie dell'articolo 25 vengono spesso lette come una proroga generale, e non lo sono:

  • i prodotti già legittimamente usati per servizi analoghi prima di quella data restano utilizzabili fino al 28 giugno 2030;
  • i contratti di servizi conclusi prima restano invariati fino alla scadenza, per non più di cinque anni;
  • i terminali self-service già in uso possono restare in funzione fino a fine vita economica utile, non oltre vent'anni dalla messa in funzione.

Le tre ipotesi riguardano prodotti, contratti e terminali. Nessuna riguarda i contenuti di un sito web o di un'app. Per un negozio online già attivo non esiste alcun periodo di grazia: il termine è scaduto il 28 giugno 2025.

Lo standard tecnico di riferimento

Il decreto non nomina alcuna norma tecnica: l'articolo 3 rinvia ai requisiti funzionali dell'Allegato I. Il riferimento operativo lo fissano le Linee Guida AgID sull'accessibilità dei servizi (Determinazione n. 38/2026 del 4 marzo 2026), che indicano la norma EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) — in italiano UNI CEI EN 301549:2021 — e le WCAG 2.1. Sul livello sono esplicite: per essere conforme un servizio deve rispettare almeno i criteri di livello A e AA. In pratica, WCAG 2.1 livello AA.

Una precisazione di onestà tecnica: per l'European Accessibility Act non risulta ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alcuna norma armonizzata. La EN 301 549 v3.2.1 vi è citata in relazione alla Direttiva 2016/2102 sul settore pubblico, non alla 2019/882; la versione destinata all'EAA è la v4.1.0, allineata alle WCAG 2.2, che a giugno 2026 era ancora allo stadio di final draft presso ETSI. Chi progetta oggi può ragionevolmente guardare alle WCAG 2.2, ma non è corretto affermare che siano già obbligatorie.

Vigilanza e sanzioni

L'AgID è autorità di vigilanza sui servizi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui prodotti; per i media audiovisivi interviene AGCOM. L'articolo 24 prevede queste sanzioni amministrative:

  • da 5.000 a 40.000 euro per la violazione dei requisiti e degli obblighi del fornitore, commisurata all'entità della non conformità e al numero di utenti interessati;
  • da 2.500 a 30.000 euro per la mancata ottemperanza alle richieste dell'autorità o per la mancata collaborazione;
  • per i soggetti sopra i 500 milioni di fatturato, fino al 5 per cento del fatturato (articolo 9, comma 1-bis della Legge Stanca).

Il dato più utile riguarda però il procedimento. Con la Determinazione n. 84/2026 del 15 maggio 2026 AgID ha adottato il regolamento sull'accertamento e sul potere sanzionatorio: dopo una fase pre-istruttoria di verifica è prevista una contestazione con diffida, e se il fornitore si conforma entro il termine assegnato il procedimento viene archiviato. La condotta collaborativa incide comunque sulla misura della sanzione. Resta fermo il diritto della persona discriminata di agire in giudizio ai sensi della Legge 67/2006.

Cosa va documentato davvero

Qui si concentra la maggior parte degli errori, perché i due adempimenti hanno nomi simili e destinatari diversi. La dichiarazione di accessibilità in senso tecnico è quella dell'articolo 3-quater della Legge Stanca: modello AgID, aggiornamento annuale entro il 23 settembre, link nel footer. Vale per le pubbliche amministrazioni. Per i fornitori di servizi coperti dal decreto è venuta meno: l'articolo 25, comma 3 disapplica l'articolo 3-quater dal 28 giugno 2025, e le FAQ AgID lo confermano espressamente.

L'adempimento che si applica davvero ai fornitori EAA sono le «informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilità» dell'articolo 12, comma 2 e dell'Allegato IV, da includere nelle condizioni generali o in un documento equivalente, con tre contenuti minimi:

  1. una descrizione generale del servizio in formati accessibili;
  2. le spiegazioni necessarie a comprenderne il funzionamento;
  3. la descrizione di come il servizio soddisfa i requisiti dell'Allegato I.

Vanno rese disponibili in forma scritta e orale, in modo accessibile, e conservate finché il servizio è operativo. Non è previsto alcun deposito preventivo: si pubblicano, e si trasmettono ad AgID solo su richiesta motivata. Chi invoca l'onere sproporzionato o la modifica sostanziale (articolo 13) deve documentare la valutazione secondo l'Allegato V, conservarla almeno cinque anni e informarne l'autorità.

C'è infine un obbligo quasi sempre omesso: l'articolo 12, comma 5 impone al fornitore che rilevi una non conformità del proprio servizio di informarne immediatamente AgID, indicando i requisiti non rispettati e le misure correttive adottate.

Gli overlay non garantiscono la conformità

Su questo l'autorità italiana ha preso posizione in modo esplicito. Nelle FAQ AgID sul D.Lgs. 82/2022 si legge che, come dichiarato dalla Commissione europea, l'uso dei cosiddetti overlay di accessibilità — o di qualsiasi altro strumento sovrapposto a un servizio per correggerne gli errori di accessibilità — non garantisce automaticamente la conformità alla normativa vigente.

Vale la pena dirlo anche da parte di chi, come noi, sviluppa strumenti di accessibilità. Un widget che aggiunge modalità di contrasto, regolazione tipografica o lettura ad alta voce migliora l'esperienza di molte persone, ma non sostituisce il lavoro sul codice: struttura semantica, uso da tastiera, testi alternativi, moduli etichettati, contrasti. È un complemento, non una scorciatoia.

L'accessibilità non è un progetto una tantum. L'articolo 12, comma 4 chiede di garantire la conformità costante del servizio, tenendo conto delle modifiche alla fornitura e all'evoluzione delle norme tecniche.

Primi passi

  1. Stabilire se sei obbligato. Confronta la tua offerta con l'elenco dell'articolo 1, comma 3. Se non c'è vendita a consumatori né uno degli altri servizi elencati, con ogni probabilità il decreto non ti riguarda.
  2. Verificare la soglia dimensionale. Meno di 10 persone e fatturato o bilancio entro i 2 milioni significa esenzione per i servizi; sopra i 500 milioni si rientra dalla porta della Legge Stanca.
  3. Fare un inventario. Testa l'accessibilità del tuo sito con strumenti automatici, prova da tastiera e uno screen reader: i test automatici intercettano una parte dei problemi, non tutti.
  4. Dare priorità alle barriere bloccanti. Prima ciò che impedisce del tutto l'uso, come i moduli senza etichette nel checkout.
  5. Predisporre le informazioni sui servizi. Redigi il documento dell'Allegato IV e inseriscilo nelle condizioni generali, in forma facilmente reperibile.

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