Siti web accessibili in Svizzera: LDis, revisione ed EAA
La Svizzera non fa parte dell’Unione europea: l’European Accessibility Act non vi si applica. Il testo di riferimento è la legge sui disabili (LDis). Ai privati chiede poco – questo dovrebbe cambiare, e molte aziende ticinesi rientrano già oggi nel diritto europeo.
Tre situazioni, tre risposte
In Svizzera la risposta alla domanda «il mio sito deve essere accessibile?» dipende da chi la pone:
- La Confederazione: sì, è un obbligo.
- Un privato con clientela svizzera: oggi nessun obbligo di adottare misure precise, ma un divieto di discriminare.
- Un privato con clientela nell’UE: l’European Accessibility Act (EAA) si applica dal 28 giugno 2025.
Che cosa chiede oggi la LDis
La legge sui disabili (RS 151.3) è in vigore dal 1° gennaio 2004. Dà attuazione all’articolo 8 della Costituzione federale, che vieta ogni discriminazione a causa di una menomazione.
La Confederazione
L’articolo 14 capoverso 2 della LDis stabilisce: «Nella misura in cui le autorità offrano le loro prestazioni su Internet, tali prestazioni devono essere accessibili senza difficoltà alle persone ipovedenti.» L’ordinanza (ODis, articolo 10) precisa che le offerte devono essere conformi alle norme informatiche internazionali, in particolare alle direttive del W3C.
Il riferimento tecnico è lo standard di accessibilità eCH-0059 nella versione 3, che esige il livello AA delle WCAG 2.1.
Il Cantone Ticino
Il divieto di discriminazione della Costituzione federale vale anche per Cantoni e Comuni. Le prescrizioni tecniche della Confederazione, invece, vincolano solo quest’ultima.
La Costituzione ticinese contiene dal 2023 un articolo sull’inclusione (articolo 13a). Nel rapporto con il Cantone, con i Comuni e con le altre istituzioni di diritto pubblico, le persone con disabilità hanno «il diritto di ottenere informazioni e di comunicare in una forma adatta ai loro bisogni e alle loro capacità». La norma è generale: non cita i siti web né uno standard tecnico. Lo stesso articolo riconosce la lingua dei segni italiana.
Non abbiamo trovato una direttiva cantonale che fissi uno standard per i siti pubblici ticinesi, né una dichiarazione di accessibilità del sito ti.ch.
I privati
Per i privati la legge resta prudente. L’articolo 6 stabilisce: «I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.» Non ne deriva un diritto a ottenere che un’azienda adatti il proprio sito. Chi è discriminato può chiedere al giudice un’indennità, che ammonta al massimo a 5000 franchi (articolo 11 capoverso 2).
La revisione: che cosa dovrebbe cambiare
Il 20 dicembre 2024 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sui disabili (oggetto 25.020). Il progetto ha tre assi: lavoro, prestazioni e lingue dei segni.
Per i siti web conta il secondo. Secondo il Consiglio federale, i datori di lavoro e i fornitori di prestazioni saranno obbligati ad adottare accomodamenti ragionevoli per ridurre gli svantaggi, «ad esempio introducendo orari di lavoro più flessibili o migliorando l’accessibilità delle prestazioni digitali».
A che punto è il Parlamento?
- Il 28 marzo 2025 la commissione competente del Consiglio nazionale (CSEC-N) è entrata in materia sul progetto.
- Il 24 aprile 2026 ha deciso all’unanimità di inserire i provvedimenti della revisione nel controprogetto indiretto all’iniziativa per l’inclusione (oggetto 26.029).
- Il 21 settembre 2026 il Consiglio nazionale ha approvato il controprogetto con 108 voti contro 80 e ha respinto l’iniziativa.
- Il dossier è ora nella commissione del Consiglio degli Stati.
Quando l’EAA si applica a un’azienda ticinese
L’European Accessibility Act guarda al mercato, non alla sede dell’azienda. Per il Ticino il caso tipico è l’Italia. Il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 considera fornitore di servizi chi fornisce un servizio sul mercato dell’Unione o si offre di fornirlo ai consumatori nell’Unione. L’AgID, l’autorità di vigilanza sui servizi, lo conferma nelle sue domande frequenti: anche chi ha sede fuori dall’UE deve rendere accessibile il servizio che fornisce in Italia.
Un negozio online ticinese che vende a consumatori italiani deve quindi rispettare i requisiti dal 28 giugno 2025. Le sanzioni amministrative previste dal decreto vanno da 5.000 a 40.000 euro. Le regole italiane sono descritte nell’articolo Obblighi di accessibilità; il confronto fra i paesi è in L’EAA in Europa.
Vale anche qui l’esenzione per le microimprese che forniscono servizi: meno di 10 persone e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
In pratica
- Vendi anche in Italia o altrove nell’UE: considera l’EAA obbligatorio. La base tecnica sono le WCAG al livello AA.
- Lavori solo per il mercato svizzero: oggi non è imposta alcuna misura precisa. Conviene però mettere in conto la revisione, e il riferimento tecnico sarà con ogni probabilità lo stesso.
- Lavori per un ente pubblico: aspettati di trovare lo standard eCH-0059 nei bandi.
Nei tre casi il lavoro è lo stesso: conoscere lo stato del sito, correggere gli ostacoli tecnici, mantenere i contenuti comprensibili. L’Ufficio federale di statistica stima in circa 1,8 milioni gli adulti con disabilità che vivono in economie domestiche private. Come verificare il sito: vedi Testare l’accessibilità.
Che cosa non abbiamo verificato
Le citazioni della LDis e dell’ODis provengono dalla raccolta ufficiale del diritto federale, lo stato del dossier parlamentare dalla banca dati Curia Vista. Non abbiamo potuto consultare il testo approvato dal Consiglio nazionale il 21 settembre 2026. Il diritto cantonale è stato esaminato solo per il Ticino e solo in parte; per i Grigioni italiani non abbiamo fatto ricerche. Questo articolo non sostituisce una consulenza legale.
Fonti
- Legge sui disabili (RS 151.3) – Fedlex
- Ordinanza sui disabili (RS 151.31) – Fedlex
- Accessibilità nell’Amministrazione federale – UFPD
- Revisione parziale della LDis – UFPD
- Comunicato stampa del Consiglio federale del 23 dicembre 2024
- Messaggio del 20 dicembre 2024 concernente la modifica della legge sui disabili – Foglio federale
- Oggetto 25.020, Legge sui disabili. Modifica – Curia Vista
- Oggetto 26.029, iniziativa per l’inclusione e controprogetto indiretto – Curia Vista
- Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, articolo 13a
- Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 – Normattiva
- Domande frequenti sull’accessibilità – AgID
- Persone con disabilità – Ufficio federale di statistica
A che punto è il tuo sito? La scansione gratuita lo verifica in pochi secondi, ovunque tu abbia sede. Libration Accessibility corregge gli ostacoli tecnici nel codice del tuo sito WordPress.
Scansiona il mio sito gratis →