Sito non accessibile: che cosa si rischia davvero?
Dal 28 giugno 2025 anche molti siti e negozi online privati devono essere accessibili. Qui trovi che cosa prevede la legge italiana se non lo sono, chi può intervenire e che cosa è successo finora, senza allarmismi.
1. La legge riguarda anche te?
La norma di riferimento è il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce la direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act. Si applica dal 28 giugno 2025 a un elenco chiuso di servizi rivolti ai consumatori. Per chi gestisce un sito, il caso più frequente è il commercio elettronico: servizi forniti a distanza, tramite siti web o app, per concludere un contratto con un consumatore. Gli altri servizi sono le comunicazioni elettroniche, l'accesso ai media audiovisivi, i servizi bancari per consumatori, gli e-book e gli elementi digitali del trasporto passeggeri.
Ci sono tre limiti importanti:
- Microimprese. Chi fornisce servizi, occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro è esentato dai requisiti (art. 3, comma 3).
- Onere sproporzionato. I requisiti valgono solo nella misura in cui non impongono un onere sproporzionato o una modifica sostanziale del servizio (art. 13). Non è una scappatoia: devi fare una valutazione scritta, conservarla per cinque anni, rinnovarla e, se non sei una microimpresa, comunicarla all'autorità.
- Contenuti e contratti precedenti. Sono esclusi, tra l'altro, video preregistrati e documenti d'ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025 e gli archivi non più aggiornati. I contratti di servizio conclusi prima di quella data possono restare invariati fino alla scadenza, al massimo per cinque anni.
Se vendi solo ad altre imprese, il decreto non ti riguarda: secondo le Linee guida AgID conta che il servizio sia fornito a consumatori. Per capire in pochi minuti dove ti collochi puoi usare la verifica EAA; gli obblighi in dettaglio sono spiegati nell'articolo sugli obblighi di accessibilità.
Il secondo regime: la Legge Stanca
Esiste una norma più vecchia, la legge 9 gennaio 2004, n. 4. Riguarda le pubbliche amministrazioni e i privati che offrono servizi al pubblico tramite siti o app con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni. Per queste grandi imprese la sanzione arriva fino al 5 % del fatturato, e la stessa sanzione si applica loro anche quando violano il decreto 82/2022.
2. Prima via: l'autorità
Sui servizi vigila l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID); sui prodotti, come terminali di pagamento o lettori di e-book, vigila il ministero competente per le imprese (oggi MIMIT). Per un sito o un negozio online il tuo interlocutore è quindi AgID.
Il percorso è fissato dall'art. 21 del decreto e dal regolamento AgID sulla vigilanza, pubblicato a maggio 2026:
- Avvio. Un utente presenta un reclamo tramite la piattaforma di AgID. Ogni reclamo riguarda un solo fornitore; quelli generici o incompleti vengono dichiarati irricevibili.
- Verifica preliminare. Il Difensore civico per il digitale esamina il caso e può chiederti informazioni e documenti. Se non ci sono violazioni, o se nel frattempo hai sistemato, archivia.
- Relazione con richieste. Se trova problemi, ti notifica una relazione con le misure correttive e ti chiede di indicare i tempi di adeguamento.
- Rapporto di verifica. Se le non conformità restano, ricevi un rapporto con l'avviso di adeguarti entro un termine «ragionevole e proporzionato». La norma non fissa un numero di giorni.
- Procedimento sanzionatorio. Scaduto il termine, AgID contesta la violazione. Hai 30 giorni per inviare difese o chiedere un'audizione. Segue una diffida con un termine perentorio. Il procedimento dura di regola 90 giorni e si chiude con un provvedimento del Direttore Generale, che può anche archiviare se ti sei adeguato.
| Situazione | Conseguenza prevista | Norma |
|---|---|---|
| Servizio non conforme ai requisiti | Sanzione da 5.000 a 40.000 euro | D.Lgs. 82/2022, art. 24, comma 1 |
| Mancata adozione delle misure correttive disposte dall'autorità | Sanzione da 2.500 a 30.000 euro | Art. 24, comma 2 |
| Mancata collaborazione, ad esempio informazioni non fornite | Sanzione da 2.500 a 30.000 euro | Art. 24, comma 3 |
| Misure correttive non adottate entro il termine | Oscuramento del servizio, ritiro dell'app dallo store o altre misure inibitorie, revocate quando ti adegui | Art. 21, comma 1 |
| Privati sopra 500 milioni di euro di fatturato medio | Sanzione fino al 5 % del fatturato | L. 4/2004, art. 9, comma 1-bis |
L'importo dipende dall'entità della non conformità, dal numero di servizi e di utenti coinvolti e, secondo il regolamento, anche da quanto hai collaborato.
Che cosa è successo davvero finora
- A marzo 2026 AgID ha pubblicato le Linee guida sull'accessibilità dei servizi e ha aperto la piattaforma per i reclami.
- A maggio 2026 ha pubblicato il regolamento che disciplina verifiche e sanzioni. Prima di allora la procedura verso i fornitori soggetti al decreto non era definita in dettaglio.
- Il regolamento prevede che i provvedimenti sanzionatori siano pubblicati per estratto sul sito di AgID. A ottobre 2026 non abbiamo trovato alcun provvedimento pubblicato né altre notizie documentate di sanzioni a operatori privati.
- AgID non ha reso pubblici, per quanto abbiamo potuto verificare, numeri su reclami ricevuti o verifiche avviate. Non sappiamo quindi quanti casi siano in corso.
3. Seconda via: utenti, associazioni, tribunali
Il reclamo ad AgID è il canale principale e non costa nulla a chi lo presenta. Accanto a questo resta la via giudiziaria: la legge 1° marzo 2006, n. 67 tutela le persone con disabilità vittime di discriminazione, e la stessa Legge Stanca fa salvo il diritto di agire in base a essa. Il giudice civile può ordinare la rimozione della barriera e riconoscere un risarcimento. Possono agire la persona interessata e le associazioni legittimate.
Finora questa legge è stata usata soprattutto contro barriere fisiche. Un caso digitale documentato esiste: nel 2024 un'associazione ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare la discriminazione per il sito e l'app di una compagnia ferroviaria non utilizzabili da persone non vedenti. Secondo il riepilogo dell'associazione, il sito è stato reso accessibile a dicembre 2025 e la causa è stata trattenuta in decisione a maggio 2026. Non abbiamo trovato notizia dell'esito.
Non ci risultano invece casi documentati di concorrenti che abbiano agito per concorrenza sleale, né interventi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per un sito non accessibile. Lettere seriali di diffida a pagamento, note in altri Paesi, non fanno parte della prassi italiana documentata.
4. Che cosa fare se ricevi una lettera
Da AgID
- Controlla la PEC: le comunicazioni arrivano per posta elettronica certificata e i termini decorrono dalla ricezione.
- Annota le scadenze e rispondi sempre. Anche la mancata collaborazione può essere sanzionata.
- Verifica se rientri davvero nel decreto (servizio a consumatori, microimpresa) e dichiaralo con i dati.
- Fai controllare i punti contestati e proponi un piano con date realistiche.
- Documenta ogni correzione e comunicala. Chi si adegua entro il termine può ottenere l'archiviazione.
Da un avvocato o da un'associazione
- Non ignorarla e non firmare nulla in fretta.
- Controlla chi scrive, per conto di chi e quale barriera concreta viene indicata.
- Verifica il problema sul sito e, se esiste, correggilo.
- Rispondi nel merito, indicando che cosa hai sistemato e che cosa farai.
- Se vengono chiesti soldi o minacciato un ricorso, fatti assistere da un legale.
5. Che cosa ti protegge davvero
- Conoscere il tuo stato. Un rapporto di verifica con data, che dica quali pagine sono state controllate e che cosa è emerso.
- Lavorarci in modo visibile. Un elenco dei problemi risolti e di quelli aperti, con le date. È esattamente ciò che l'autorità chiede nella fase collaborativa.
- Informazioni oneste sull'accessibilità. Il decreto chiede ai fornitori di servizi di spiegare al pubblico come il servizio soddisfa i requisiti (art. 12, comma 2, e allegato IV). Scrivi quello che è vero, limiti compresi. Come impostarla lo trovi nell'articolo sulla dichiarazione di accessibilità.
- Un contatto che risponde. Molti reclami nascono da una richiesta rimasta senza risposta.
Una cosa va detta chiaramente: nessuno strumento, nemmeno il nostro, rende un sito conforme per legge. AgID lo scrive nelle sue domande frequenti: gli «overlay» e gli strumenti che si sovrappongono a un sito per correggerne gli errori non garantiscono automaticamente la conformità. Le verifiche automatiche trovano una parte dei problemi; il resto richiede controlli manuali e correzioni nel codice e nei contenuti.
6. Che cosa aspettarsi
Linee guida, piattaforma e regolamento esistono solo dal 2026: è ragionevole attendersi che i primi procedimenti diventino visibili nei prossimi mesi, e la pubblicazione dei provvedimenti permetterà di capire come AgID applica gli importi. La decisione del Tribunale di Roma, quando sarà nota, dirà qualcosa sul peso della via giudiziaria per i servizi digitali. Sul piano tecnico le Linee guida rinviano alla norma EN 301 549 e alle WCAG 2.1; un aggiornamento della norma europea è in preparazione, ma non ne abbiamo verificato i tempi. Il regime transitorio per i contratti precedenti termina al più tardi il 28 giugno 2030.
Fonti e note
- Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022), in particolare artt. 1, 2, 3, 12, 13, 21, 24 e 25: testo in Gazzetta Ufficiale.
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, artt. 3 e 9, nel testo riportato nelle note al decreto.
- Legge 1° marzo 2006, n. 67, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.
- AgID, Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio (2026): testo del regolamento (PDF).
- AgID, Linee guida sull'accessibilità dei servizi, versione 1.0 del 4 marzo 2026: notizia con il documento.
- AgID, domande frequenti sul decreto legislativo 82/2022 (sanzioni, microimprese, overlay): accessibilita.agid.gov.it.
- Associazione Luca Coscioni, riepilogo delle cause per condotta discriminatoria (maggio 2026), per il procedimento davanti al Tribunale di Roma.
- Stato delle informazioni: 11 ottobre 2026. L'assenza di sanzioni pubblicate e di dati sui reclami è il risultato delle nostre ricerche, non una conferma ufficiale di AgID.
Questo articolo descrive la situazione giuridica in termini generali e non costituisce consulenza legale. Per il tuo caso concreto rivolgiti a un avvocato.